Bonus accumulo energie rinnovabili: via alle domande fino al 31 marzo!

Bonus accumulo energie rinnovabili: via alle domande fino al 31 marzo!

Da oggi 1 marzo e fino al 30 del mese si potrà inviare la richiesta per beneficiare del bonus per le spese sostenute nel 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Si tratta di un credito d’imposta previsto dall’art.1 comma 812 della legge 234/2021 (Manovra 2022), a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 hanno sostenuto spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto (articolo 25-bis, DL 91/2014).

Per il 2022 l’agevolazione sarà riconosciuta nel limite complessivo di spesa di 3 milioni di euro.

Istanza (modello): come si invia

Il decreto del MEF del 6 maggio 2022 ha individuato le modalità di accesso al beneficio.

L’istanza va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dagli interessati oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni fiscali, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nella richiesta deve essere indicato l’importo delle spese agevolabili sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Percentuale del bonus utilizzabile

Il Fisco, entro 10 giorni dalla scadenza di presentazione dell’istanza, pubblicheranno il provvedimento con il quale sarà resa nota la percentuale del bonus effettivamente utilizzabile da ciascuno rispetto all’importo richiesto.

La somma spettante è ricavata dal rapporto tra le risorse disponibili (3 milioni di euro) e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.

L’importo assegnato è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese in diminuzione delle imposte dovute (compensazione). L’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

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