Secondo la normativa vigente (DPR 74/2013), tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche. La normativa si riferisce all'impianto termico. Secondo il D.lgs. 48/2000, per impianto termico, si intende un "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato (legno, metano, gpt ecc.).."

Manutenzione, controlli e revisioni delle caldaie

Chi si deve occupare della manutenzione, controlli e revisioni delle caldaie? 

L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico. Ma chi è?

Il responsabile della manutenzione dell’impianto termico è l’occupante dell’immobile. In genere, il proprietario. Se l’immobile fosse locato, tale onere spetterebbe all’inquilino, al locatario o al comodatario. Nel caso di impianto termico centralizzato (quindi dove non siano presenti impianti termo-autonomi), il responsabile è l’amministratore di condominio.

Di solito, l’occupante non si intende di impianti e quindi trasferisce l’onere al “terzo responsabile”, che non è altro che il tecnico di un’impresa specializzata con determinati requisiti previsti dalla legge. In pratica, il termo-idraulico caldaista.

Manutenzione della caldaia

La manutenzione della caldaia è  l’insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia. Al fine di poter gestire i controlli in modo ottimale e per conoscere lo stato di tutti gli impianti presenti sul territorio regionale della Lombardia, dal 2008 è attivo il CURIT: il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Il Catasto è punto di riferimento indispensabile per gli utenti che possiedono una caldaia e per i tecnici che si occupano di fornire i servizi di controllo caldaie in Lombardia. L’utente può impiegare il sito del CURIT per rintracciare un operatore accreditato, come il nostro centro Tecnico, ad eseguire il controllo della caldaia. E’ presente, infatti, un’area apposita in cui inserire i dati degli impianti controllati: dopo ogni intervento di revisione e manutenzione, infatti, procediamo sempre ad un aggiornamento della caldaia che viene Targata e inserita sul portale. Una volta inserito sul portale CURIT l’impianto tramite l’operazione di “targatura” (obbligatoria per tutti gli impianti nuovi o già installati al momento dell’entrata in vigore della normativa), l’utente può tenere sotto controllo le varie scadenze delle verifiche periodiche. Secondo quanto previsto dalle norme, i controlli obbligatori che vanno effettuati sono due:
  • manutenzione periodica con cadenza biennale
  • controllo dei fumi/efficienza energetica
Nello specifico, il controllo dei fumi va eseguito:
  • ogni due anni per gli impianti fino a 35 kW
  • ogni anno per impianti di potenza superiore con alimentazione a gas, metano o GPL
  • ogni anno per gli impianti alimentati con combustibile solito o liquido

Oltre alla tempistica indicata nella tabella precedente, il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato:

  • all’atto della prima messa in servizio dell’impianto a seguito di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio la caldaia;
  • nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica;

Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza Energetica in tre copie di cui:

  • una copia è trattenuta dal manutentore stesso;
  • una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto;
  • una copia è inviata a cura del manutentore all’Autorità Competente per le ispezioni. A quest’ultima copia è allegato l’eventuale “bollino blu verde” per coprire i costi delle ispezioni degli impianti termici.

I controlli riguardano anche climatizzatori, condizionatori o pompe di calore

I climatizzatori, condizionatori o pompe di calore sono equiparati agli impianti di riscaldamento e di conseguenza dovranno essere dotati anche loro del libretto d’impianto.

Per quanto riguarda questi generatori si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), sia maggiore o uguale a 12 kW.

La compilazione del libretto di impianto

E’ molto importante aggiornare sempre il libretto di impianto: prima compilazione a cura dell’installatore, successivi aggiornamenti e compilazione allegati a cura del manutentore. La legge responsabilizza dichiarando che l’occupante dell’immobile deve controllare che il libretto venga debitamente compilato.